
Cosa sono i Buoni di Servizio
I Buoni di Servizio sono titoli di spesa rilasciati a singoli destinatari per favorire la conciliazione tra tempi di cura familiare e tempi di lavoro (o di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro).
A chi si rivolgono
I Buoni di Servizio possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali dai lavoratori:
- con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- in fase di inizio o ripresa di un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o di un’attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
- disoccupate/i, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.
I destinatari devono inoltre possedere i seguenti
requisiti:
- residenza in un Comune della provincia di Trento oppure domicilio per l’attività lavorativa;
- presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori su cui si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità - certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
- condizione economica al di sotto della soglia prevista, attualmente pari allo 0,50, stabilita sulla base dell’indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare);
- conformità in materia vaccinale (limitatamente ai servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni);
- non beneficiare di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.
Quanto riconosce il Buono di Servizio
Il Buono di Servizio riconosce una quota oraria massima in base alla fascia di età del partecipante: FASCIA A da 3 mesi a 3 anni = € 7,84/h, FASCIA B dai 3 ai 6 anni = € 6,37/h;
FASCIA C (dai 6 anni ai 14 anni) =
€ 4,75/h. Gli importi per i servizi a favore di minori con disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza sono quantificati in € 16,34 euro/h.
La quantificazione dell’importo del Buono di Servizio è legata al monte ore lavorativo del/la richiedente nel periodo interessato, maggiorato fino al 10% dello stesso su richiesta del/la richiedente, e copre una parte dei costi dei servizi richiesti purché regolarmente sul posto di lavoro oppure in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro. Il massimale settimanale riconoscibile è pari a 44 ore comprensive dell’eventuale maggiorazione del 10%.
Copertura dei costi dei Buoni di Servizio
I Buoni di Servizio coprono una parte dei costi riferibili ai servizi di cura e custodia di minori realizzati durante:
- Il periodo di lavoro del/della richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi ammessi:
- assenza dal lavoro per visite mediche;
- percorsi di riabilitazione post-infortunio;
- periodi di riabilitazione in Day Hospital;
- ricoveri ospedalieri o in Centri di Cura;
- assenze per malattie;
- congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
- permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- durante il periodo di presenza in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.
Non possono pertanto essere coperti dal Buono di Servizio i costi dei servizi erogati durante:
- periodi di ferie;
- periodi di congedo di maternità o parentale per lo stesso minore fruitore di servizi con il Buono di Servizio;
- periodi di aspettativa non retribuita diversi da quelli richiesti a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- altri casi non compresi al precedente punto a).
Il costo degli eventuali servizi erogati durante tali periodi è pertanto a completo carico del/della richiedente.
Procedura e presentazione della domanda
In sede di iscrizione all’attività, il cliente è tenuto a comunicare a Clm Bell la volontà di avvalersi dello strumento dei Buoni di Servizio ed a fornire tutti i dati necessari per l’elaborazione del progetto di erogazione del servizio (PES). Clm Bell caricherà il progetto sul portale online dedicato.
Il/la richiedente dovrà depositare in seguito la domanda di Buono di Servizio avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione dalla Provincia accessibile con SPID sul portale
https://fse3.provincia.tn.it/login, dopo aver caricato tutti gli allegati.
Per maggiori informazioni consultare “
Guida alla procedura informatica per la redazione della domanda di un Buono di Servizio”.
Quando depositare la domanda
Per garantire che l’attività sia coperta per intero dal Buono di Servizio si consiglia di depositare la domanda:
- entro il 26 APRILE per le attività che iniziano nel mese di GIUGNO;
- entro il 26 MAGGIO per le attività che iniziano nel mese di LUGLIO;
- entro il 26 GIUGNO per le attività che iniziano nel mese di AGOSTO.
Dovrà essere presentata una sola richiesta qualora vengano iscritti più figli/figlie, anche presso enti diversi da Clm Bell. Il termine a cui fare riferimento per la scadenza è la data di avvio della prima iniziativa.
E’ responsabilità del/della richiedente depositare la domanda online in tempo utile, pena la mancata copertura del Buono di servizio per il periodo antecedente all’approvazione della graduatoria. Il Buono di servizio non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione.
Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta.
L’esito delle domande presentate verrà comunicato attraverso il portale online dedicato, previo invio al/la richiedente di una mail generata automaticamente dal sistema informatico.
Dopo l’assegnazione del Buono di Servizio
Clm Bell attiverà il Buono di Servizio e gestirà giornalmente la compilazione del registro elettronico e/o cartaceo.
Adempimenti obbligatori a carico del titolare del buono di servizio - fascia C
a)
conferma entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica), delle
presenze riportate nel registro elettronico dal Soggetto Erogatore tramite l’accesso alla propria area personale nel sistema informatico, verificando la correttezza dei dati inseriti.
Qualora il titolare non adempia a tale onere, l’intero costo del servizio erogato ma non confermato è a suo completo carico;
b) al termine del servizio
, compilazione online obbligatoria tramite il sistema informatico
della dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti da Clm Bell ai fini della fatturazione all’Amministrazione, pena l’esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni nella programmazione 2021-2027. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione da rendicontare all’Amministrazione provinciale sono stati ottenuti nel rispetto della normativa, e pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio. Le eventuali ore di servizio fruite durante i giorni/orari in cui era prevista la copertura del Buono di servizio ma in cui ci si sia trovati in situazioni non ammissibili alla copertura dello stesso devono essere segnalate sul registro in modo che siano escluse dalla rendicontazione.
I servizi nelle date o nelle ore non rendicontabili resteranno a completo carico del titolare del Buono.
Sono riconosciute solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul “Registro Presenze”. Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio.
Nel portale dei Richiedenti il Buono di Servizio (
https://fse3.provincia.tn.it/login) è stata pubblicata sezione "
Registro Presenze" nella quale è reperibile la guida alla validazione delle presenze.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Territoriale Multifunzionale Ad Personam
Numero verde: 800 163870
E-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it